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    Statuto

    STATUTO

    Argea Martial Arts Associazione Sportiva Dilettantistica APS

    ART. 1
    Denominazione, sede e durata

    1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell’art. 90 della L. n. 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l’associazione riconosciuta denominata “Argea Martial Arts Associazione sportiva dilettantistica APS”, di seguito “associazione”.
    2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino alla Via Gianfrancesco Re nr.77 e con durata illimitata. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell’assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
    3. L’Associazione ha durata illimitata.
    4. L’Associazione farà uso dell’indicazione di “Associazione di promozione sociale “ e dell’acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    ART. 2
    Finalità e attività

    1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nello scopo di:
    2. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline attinenti alle arti marziali ed agli sport da combattimento in genere; 
    3. concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
    4. promuovere la socializzazione nel mondo dell’istruzione e dello sport, oltreché il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;
    5. valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;
    6. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; 
    7. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive 
    8. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
    9. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
    10. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; 
    11. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; 
    12. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. 

     

    1. L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
    2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle attività di kickboxing, lotta, pesistica e tutte le attività attinenti gli sport da combattimento in genere.
    3. L’Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

     

    1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    2. educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell’ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    5. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
    6. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva
    7. L’Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.
    8. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

    ART. 3
    Ammissione degli associati

    1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
    • L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
    1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
    2. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
    3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
    4. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
    5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

    ART. 4
    Diritti e obblighi degli associati

    1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
    2. In particolare hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
    • esaminare i libri sociali;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • frequentare i locali dell’associazione;
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    • denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
    1. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

    ART. 5
    Perdita della qualifica di associato

    1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
    2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all’Associazione, può essere escluso previa delibera dell’assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato.
    3. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. L’associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.
    4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
    5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

    ART. 6
    Organi

    1. Sono organi dell’Associazione:
    2. l’Assemblea;
    3. il Consiglio Direttivo;
    4. il Presidente;
    5. l’Organo di controllo.
    6. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
    7. Può essere riconosciuto un compenso all’Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

    ART. 7
    Assemblea

    1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
    2. Ciascun associo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
    3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall’Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l’adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.
    4. L’Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
    5. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall’estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell’associazione.
    6. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
    7. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    8. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
    9. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    10. delibera sulla esclusione degli associati;
    11. delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
    12. delibera lo scioglimento;
    13. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
    14. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
    15. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
    16. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
    17. L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    18. L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
    19. È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

    ART. 8
    Consiglio Direttivo

    1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
    2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
    3. L’Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
    4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno. I componenti del Consiglio Direttivo non possono svolgere più di tre mandati.
    5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea..
    6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
      1. l’esecuzione delle delibazioni dell’Assemblea;
      2. la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
      3. la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell’eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
      4. la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
      5. la predisposizione di tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
      6. la deliberazione sull’ammissione e sull’esclusione degli associati, nonché sull’esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
      7. la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
      8. la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
    7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
    8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
    9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
    10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    ART. 9
    Presidente

    1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
    3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell’Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi
    4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
    5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all'attività compiuta.
    6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

    ART. 10
    Organo di controllo

    1. L’Organo di controllo è nominato in via monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
    2. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. L’Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all’approvazione del bilancio del terzo anno.
    3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
    4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
    5. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    ART. 11
    Revisione legale dei conti

    1. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Organo di controllo può esercitare l’incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

    ART. 12
    Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

    1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    2. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    3. L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

    ART. 13
    Bilancio di esercizio

    1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
    2. Il bilancio d’esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
    3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

    ART. 14
    Bilancio sociale

    1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

    ART. 15
    Libri sociali

    1. L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

    - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

    - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

    - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

    - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

    - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

    1. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell’ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

    ART. 16
    Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

    1. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché all’art. 90 della L. n. 298/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, all’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
    2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

    ART. 17
    Rinvio

    1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
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